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Richiedere permesso per Parcheggio invalidi

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal Sindaco ( Art. 188 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e Art. 381 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ).

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Possono richiedere il contrassegno le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti.

Il contrassegno, per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

  • persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
  • persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.A chi deve essere presentataL’interessato deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale.Come deve essere presentata

Occorre essere in possesso di certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale.

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità.

Il rilascio del contrassegno è gratuito.

Il contrassegno ha la durata di 5 anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Regole per il rinnovo

Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità ( Art. 1 D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151 ):

  • contrassegno disabili definitivo (con validità per cinque anni): alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
  • contrassegno disabili temporaneo: è possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 27 Febbraio 2024 alle 11:26

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