Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 117 del 20 maggio 2022 la L. 20 maggio 2022 n. 51, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".
Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione tra cui spicca l’inserimento dell’art. 10 septies che in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi vengono prorogati di un anno, per i titoli rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022, i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Per beneficiare della proroga dovrà essere prodotta comunicazione prima della scadenza dei termini suddetti e sempreché i titoli non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Vengono altresì prorogate, sempre di un anno, "i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022".
Il provvedimenti inoltre apporta, tra quelle di competenza di SUE e SUAP, alcune ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, al D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.